apr 1, 2011

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Statuto – Ass. Cult. La goccia nella conca

 

Art. 1 Costituzione e Denominazione

E’ costituita una libera associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata

“ LA GOCCIA NELLA CONCA ”.

Art. 2 Caratteristiche

1 . L’Associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro,  anche in forma indiretta e svolge attività di utilità sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale a favore degli associati e di terzi, nel rispetto della parità dei sessi e dei diritti inviolabili della persona.

2 . L’Associazione è apartitica ed aconfessionale e la sua struttura è democratica.

3 . Tutte le attività non conformi al disposto del presente Statuto sono espressamente vietate.

Art. 3 Sede

1 . L’Associazione ha sede in Vallemare,  Frazione del Comune di Borbona, Provincia di Rieti,  via Fonte della Palombara n. 14, in un locale che il proprietario ha messo momentaneamente a disposizione dell’Associazione.

2 . Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

3 . E’ in facoltà dell’Associazione, ove venisse richiesto da associati residenti in altre frazioni, di aprire ulteriori sezioni locali in altre frazioni del Comune o di Comuni limitrofi.

Art. 4 Scopi dell’Associazione

1 . L’Associazione ha come scopo perseguire le seguenti finalità, utilizzando mezzi finanziari propri o contributi: pubblici e/o privati o partecipando a progetti condivisi con soggetti terzi, sia pubblici che privati:

PRIORITARIO:

- EDIFICARE in Vallemare una chiesetta da dedicare alla  Madonna Addolorata nel seguente modo:

“MATRI  DOLENTI  DICATUM”;

SECONDARI:

- MIGLIORARE la fruibilità, da parte della popolazione, residente e  non, dei servizi sociali, sanitari, culturali, ricreativi, ecc.;

- FAVORIRE l’eliminazione di disagi di qualsiasi natura (materiale, spirituale), che vengano rappresentati dalla cittadinanza o da un singolo e che a giudizio dell’Assemblea, espresso con maggioranza qualificata, sia ritenuto meritevole di attenzione, in quanto problema socialmente rilevante.

2 . A tal fine l’Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee alla risoluzione dei problemi rilevati, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

3 . Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con i quali condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali; usare mezzi di divulgazione, anche condivisi con altre entità, per la diffusione di notizie e approfondimenti di rilevanza sociale.

4 . L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 6 Soci

1 . Sono previste tre categorie di soci:

fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e la sostengono con la loro attività e il loro contributo finanziario. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annua ma solo al pagamento della quota sociale;

effettivi sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al  Consiglio Direttivo e oltre a versare la quota annua fissata prestano la propria attività volontaria e gratuita per il raggiungimento degli scopi sociali;

benemeriti possono essere denominati coloro che si sono distinti per il loro comportamento e per le loro idee a favore dell’Associazione.

Le nomine a socio benemerito sono riservate all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2 . Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che, ne facciano

domanda,  avendo  compiuto  il  18°  anni  di  età  e  che  condividendone  gli  scopi, intendano impegnare parte del loro tempo per la loro realizzazione e approvino, senza riserve, il presente statuto e l’eventuale regolamento interno di ciascuna attività.

3 . L’Associazione esclude  la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4 . La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e deve contenere i seguenti elementi:

  • le generalità complete del  richiedente. Ai sensi della legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego del socio va motivato;
  • la dichiarazione di condivisione degli scopi sociali dell’Associazione;
  • l’accettazione senza riserve del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno;
  • l’impegno a versare la quota annuale entro i termini fissati;
  • l’impegno a prestare la propria attività nell’Associazione per realizzarne i programmi.

5 . L’organo competente a deliberare sulle  domande di ammissione  degli aspiranti soci è il Consiglio  Direttivo che delibera sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

6 . Il  rigetto   della    domanda  di  iscrizione  deve  essere   comunicato  per   iscritto all’interessato, specificandone i motivi.

7 . La quota associativa in caso di recesso o decesso del socio non è trasmissibile.

Art. 7 Diritti dei soci

1 . Tutti i soci hanno pari dignità. Hanno il diritto:

  • di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
  • di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee;
  • di essere eletti alle cariche sociali;
  • di svolgere il lavoro comunemente concordato in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali ;
  • ad essere rimborsati per le spese “autorizzate” sostenute nell’espletamento

dell’attività concordata, dietro presentazione di documenti contabili.

2 . Il socio può essere titolare di sole due deleghe, rilasciate da soci impossibilitati a partecipare alla seduta, per ogni Assemblea.

3 . Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione, prestando un congruo preavviso.

4 . Il socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività dell’Associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto.

Art. 8 Doveri dei soci

1 . Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed effettuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi dell’Associazione.

2 . Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

3 . I soci    sono  tenuti  a  versare  le  quote  annue  di  contributo   associativo  entro il termine fissato e a prestare le attività preventivamente concordate.

Art. 9 Recesso  o esclusione  dei soci

1 . La qualità di socio si perde con effetto immediato:

  • per decesso;
  • per morosità nel pagamento della quota associativa per almeno due anni;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario.

2 . La  qualità di socio può essere persa, per esclusione, da coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione dei doveri previsti dalle norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

3 . La  perdita   di  qualità  dei   soci  è  deliberata  dal  Consiglio Direttivo nei casi previsti al punto 1, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile e comunicata all’interessato con lettera scritta.

Art. 10 Organi sociali e cariche  elettive

1 . Organi dell’Associazione:

a.  l’Assemblea dei soci;

b.  il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

2 . Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito, durano tre anni e possono essere confermate.

Art. 11 Assemblea  dei  soci

1 . L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

2 . L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

3 . L’Assemblea si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

4 . Le Assemblee, sia ordinarie  che straordinarie, sono  convocate dal Presidente con:

avviso di convocazione scritto da inviare a mezzo: mail o posta  prioritaria, a seconda della necessità, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’incontro. La convocazione deve  contenere il giorno, l’ora  e   la   sede  della riunione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento”.

5 . La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati.

In tal caso il Presidente, deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, con le modalità di cui al comma 4, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni”.

6 . L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Art. 12 Assemblee Ordinarie

1 . L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre  in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati ancorché rappresentati per delega.

2 . È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

3 . Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria  sono assunte a maggioranza dei votanti, in proprio e/o per delega.

4 . Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto a voto.

5 . Le votazioni si esprimono normalmente per alzata di mano.

6 . Nell’elezione  delle  cariche  sociali  e  per  decisioni  che  riguardano  persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

7 . Le deliberazioni  sono  immediatamente  esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

8 . L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario;
  • ratifica il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti qualora non fissato dal presente statuto;
  • delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni rifiutate dal Consiglio Direttivo;
  • ratifica l’ammontare delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo, quote che non possono essere frazionate e fissa il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • ratifica la decadenza dei soci ai sensi dell’art. 9, punto 3;
  • ove sia individuato un particolare problema, riconosciuto meritevole di attenzione, l’Assemblea stessa propone iniziative per la sua soluzione, indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 13 Assemblea straordinaria

1 . L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulla modifica dello Statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio.

2 . Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 . Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 Consiglio Direttivo

1 . Il primo Consiglio Direttivo è composto dai cinque soci fondatori, nominati dall’Assemblea al suo interno; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

2 . Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente la convocazione può essere richiesta al Presidente anche da almeno tre consiglieri.

In tal caso il Presidente, deve provvedere alla convocazione del Consiglio, con le modalità di cui al comma 3, entro 12 (dodici) giorni dalla ricezione della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni”.

3 . La convocazione è fatta a mezzo:

avviso di convocazione scritto da inviare a mezzo: mail o posta  prioritaria,  a seconda della necessità, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’incontro. La convocazione deve  contenere il giorno, l’ora  e   la   sede  della riunione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento”.

4 . Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza più uno dei consiglieri ed in seconda convocazione quando sono presenti un terzo dei componenti.

5 . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o decisioni comunque riguardanti persone. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

6 . Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente;
  • nomina il Tesoriere e il Segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone il programma annuale di attività per l’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione i seguenti documenti:

◦      la relazione al rendiconto dell’esercizio precedente;

◦      il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;

◦      il bilancio preventivo per l’anno in corso, corredato di una relazione programmatica;

  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 9.

7 . In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

8 . Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Art. 15 Il  Presidente

1 . Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.

2 . Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica tre anni ed ha l’uso della firma sociale.

3 . Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e  garantisce l’esecuzione delle delibere dei due Organi.

4 . E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

5 . In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente

6 . In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età, in attesa della prima Assemblea utile per una nuova elezione.

Art. 16 Il Tesoriere (eventuale)

1 . Le funzioni di Tesoriere saranno svolte, a seconda della necessità, dal Presidente o da persona di sua fiducia componente il Consiglio Direttivo o da apposito incaricato, anche esterno all’Associazione.

2 . Il Tesoriere ove funzionante sarà incaricato di:

  • riscuotere le quote sociali;
  • tenere  la   contabilità   delle  attività   poste  in  essere   dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi previsti dall’articolo 4;
  • coadiuvare   il Presidente  e il  Consiglio   Direttivo  nei  rapporti  economico- finanziari con i terzi siano essi entità pubbliche o private.

3 . Il conferimento dell’incarico di Tesoriere a persona esterna all’Associazione dovrà formare oggetto di apposita decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Segretario (eventuale)

1 . Il   Presidente   potrà   essere   coadiuvato   da un  segretario, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i soci effettivi, il quale avrà i seguenti compiti:

  • redigere e conservare i verbali delle riunioni delle Assemblee e degli altri organi collegiali;
  • provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
  • provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  • provvede alla conservazione dei registri sociali nonché alla conservazione della documentazione    relativa  alle    entrate  ed   alle    uscite   con    l’indicazione nominativa    dei  soggetti    eroganti  e  di    coloro  ai  quali  è stata  effettuata l’erogazione;

2 . La cooptazione, operata  nel corso  del  triennio,  decade  allo  scadere  del triennio medesimo.  L’eventuale  definitiva   formalizzazione della figura  di Segretario  dovrà essere sottoposta alla definitiva ratifica dell’Assemblea.

Art. 18 Risorse economiche

1 . L’Associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo

svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche  finalizzati   al  sostegno  di specifici  e   documentati    programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di  attività  economiche di  natura  commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria  e  comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti  da  iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre  entrate compatibili  con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2 . L’Associazione è tenuta, per almeno cinque anni, alla conservazione dei documenti contabili  che  contengono  l’indicazione  dei  soggetti  eroganti,  relativa  alle  risorse economiche di cui alle lettere  b),c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione  relativa  alle  erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3 . I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4 . Il patrimonio  residuo,  in caso  di  scioglimento,  cessazione o estinzione, dopo la

liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale e per il raggiungimento dei medesimi scopi dell’Associazione.

Art. 19 Bilancio Consuntivo e Preventivo

1 . Ogni  anno  devono  essere  redatti,  a cura  del  Consiglio  Direttivo, i  bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2 . Dal  bilancio  consuntivo  devono  risultare i  beni,  le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

3 . Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell’Assemblea almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea.

4 . Il bilancio  consuntivo  deve essere  depositato  presso  la sede  dell’Associazione almeno 15 (quindici)  giorni  prima  della  seduta  e  può essere  consultato  da  ogni associato.

5 . Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l’anno solare.

6 . Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

7 . L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività

istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 20 Modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto

1 . Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque associati.

2 . Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 21 Scioglimento

1 . Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 22 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Letto approvato e sottoscritto in Roma il  31 gennaio 2011 da ciascun socio fondatore sopra indicato, nell’ordine:

Presidente fondatore:

MANCINI FRANCO                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Soci Fondatori:

GARGIULO MARIA GIOIA                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

MANCINI IGINO                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

MANCINI OTTAVIO                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

PALAZZI ROSA                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

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